In riferimento all'Ordinanza Sindacale n. 70 del 30 Aprile 2020 con la quale si ordina a tutti i soggetti esercenti le attività imprenditoriali e/o commerciali (ivi incluse sia i pubblici esercizi che gli esercizi commerciali anche di somministrazione di cibi e bevande) che ad oggi e in seguito dovranno intendersi autorizzate ai sensi dei provvedimenti normativi ed amministrativi nel tempo vigenti, di trasmettere,
preventivamente, al Comune di Rende, tutta la documentazione necessaria ad illustrare le misure igienico-sanitarie previste ed attuate per la gestione del rischio di diffusione del virus Covid-19, al fine di semplificare ed uniformare il procedimento, si precisa quanto segue: la documentazione preventiva da trasmettere
può essere sostituita da autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti che l'esercizio dell'attività viene svolto nel rispetto delle disposizioni di seguito elencate:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020
'
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale'. 2. ORDINANZA REGIONE CALABRIA - N. 37 DEL 29 APRILE 2020 '
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale'. Le misure minime da adottare per le attività di asporto e di somministrazione alimenti all' aperto sono indicate nell'
Allegato 1 all'ordinanza 37/2020. 3.
ORDINANZA SINDACALE - N. 70 DEL 30 APRILE 2020 '
Emergenza Covid-19- Ulteriori misure per avvio attività consentite'. 4. Protocolli condivisi per il contenimento del virus. Rinvio all'
Allegato 5 DPCM del 26 aprile 2020. Si rammenta che dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020 le attività consentite, fino a diversa nuova disposizione e fatta salva la vigenza dell'ordinanza regionale n. 37 del 29 aprile 2020, sono quelle i cui codici ATECO sono indicati nell'
Allegato 3 al DPCM del 10 Aprile 2020 integrati con l'
Allegato 3 al DPCM del 26 aprile 2020. In caso di controlli da parte delle autorità competenti, il dichiarante deve essere in grado di mostrare idonea documentazione a supporto di quanto dichiarato ovvero attuazione delle norme e provvedimenti sopra riportati. IL DIRIGENTE F.to Ing. Francesco AZZATO