Piazza San Carlo Borromeo
87036 Rende (Cosenza)
Lo sportello dello Sportello Unico Attività Produttive e Commercio è aperto al pubblico nei seguenti giorni:
Martedì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:00
Lunedì – Giovedì e Venerdì dalle 08:30 alle 12:30
Centralino: 0984-8284-11
Partita IVA: 00276350782
IBAN: IT20 V 07062 80880 000000108737
Conto Corrente Postale: 242875
Posta Elettronica Certificata: protocollo.rende@pec.it
Informazioni generali
La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1).
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può
essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da
legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale,
residenti nel Comune di Rende, coabitanti e iscritte sul medesimo stato
di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti
e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi
presso qualsiasi sportello anagrafico per effettuare la variazione.
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da
un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
Come dichiarare una Convivenza di fatto
Gli interessati
devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi
(modulo allegato) unitamente alle copie dei documenti di identità.
La dichiarazione può essere inoltrata:
– via PEC alla casella: protocollo.rende@pec.it (al fine di facilitare e
velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede cortesemente di
indicare nell’oggetto della e-mail la dicitura “Convivenza di Fatto”
– via posta raccomandata alSettore Servizi al Cittadino –Servizi
Demografici ed Elettorali Piazza San Carlo Borromeo–87036 Rende (CS).
L’inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante
le firme autografe e delle copie dei documenti d’identità dei
dichiaranti e trasmissione tramite PEC
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite PEC
Oppure, occorre presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe di Piazza San
Carlo Borromeo (lun-ven 9,00 – 12,30, martedì 15,30 – 17,30 mercoledì
chiuso) con i documenti d’identità validi. Può presentarsi anche un solo
componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia
del documento d’identità del componente assente. Il modulo deve essere
sottoscritto da entrambi i componenti.
Attenzione:
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già
parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento
della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento
dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti
civili del matrimonio sull’atto di matrimonio
Cancellazione di una Convivenza di fatto
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo allegato in fondo alla pagina), unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità:
- via PEC alla
casella: protocollo.rende@pec.it (al fine di facilitare e velocizzare lo
smistamento delle richieste si chiede cortesemente di indicare
nell’oggetto della e-mail la dicitura “Convivenza di Fatto”)
- via posta raccomandata al Settore Servizi al Cittadino –Servizi
Demografici ed Elettorali, Piazza San Carlo Borromeo–87036 Rende (CS).
L’inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante
la firma autografa e della copia del documento d’identità del
richiedente e trasmissione tramite PEC
b) trasmissione della dichiarazione attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al richiedente
c) sottoscrizione della dichiarazione con firma digitale e invio tramite casella di posta elettronica semplice o PEC
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.
Effetti della dichiarazione della Convivenza di fatto
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno
diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle
informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle
strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo
rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che
comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in
materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la
donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le
celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza
per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo
recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di
edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare
costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto
nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia
(art. 1 commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto
illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla
parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il
risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
Sottoscrizione di un Contratto di Convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di
fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro
vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che
deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in
caso di successive modifiche o risoluzione:
• forma scritta
• atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura
privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e
attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine
pubblico.
Ai fini
dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione
autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal
professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi
10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma
digitale al seguente indirizzo:
protocollo.rende@pec.it(al fine di facilitare e velocizzare lo
smistamento delle richieste si chiede cortesemente di indicare
nell’oggetto della e-mail la dicitura “Convivenza di Fatto”).
Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in
relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro
professionale e casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso
in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per
non apposti.
Il contratto è nullo nei seguenti casi:
a) in presenta di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza
di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione;
assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca
assistenza morale e materiale);
c) se una delle parti è minorenne;
d) se una delle parti è interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.
Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
a) accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il
rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e
prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni –
lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel
matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali
immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
b) recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono
notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è
nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al
convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed
altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o
l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di
matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche
al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di
convivenza;
d) morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del
deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al
professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza,
che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della
risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.
Riferimenti normativi:
Legge 20 maggio 2016, n. 76